Art. 2.
(Sanzioni).

      1. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 1 da parte di uno studente si procede al sequestro del telefono cellulare, che è restituito all'interessato al termine dell'anno scolastico in corso all'atto del sequestro. Qualora il medesimo studente si renda colpevole, nel corso dello stesso anno scolastico, di una nuova violazione del divieto, si procede al sequestro definitivo di tutti i telefoni cellulari illegittimamente utilizzati.
      2. Il sequestro, temporaneo o definitivo, previsto dal comma 1 è effettuato direttamente dal docente che rileva la violazione. Il docente provvede ad annotare l'indicazione dell'avvenuto sequestro nel registro di classe e a consegnare il telefono cellulare al dirigente scolastico, che è tenuto

 

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a prendere nota del provvedimento e a conservare l'apparecchio.
      3. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 1 da parte di docenti o di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), la responsabilità del relativo accertamento è attribuita al dirigente scolastico o ai soggetti dal medesimo delegati. Ogni violazione è registrata e punita con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 25 euro, da versare al bilancio dell'istituzione scolastica interessata. In caso di recidiva nel corso del medesimo anno scolastico, la misura della sanzione è raddoppiata. L'obbligo del pagamento delle sanzioni previste dal presente comma non è trasmissibile agli eredi.
      4. I telefoni cellulari definitivamente sequestrati in attuazione di quanto disposto dal comma 1 sono fatti oggetto di una apposita asta pubblica bandita al termine dell'anno scolastico in corso alla data del sequestro e le somme ricavate dalla loro vendita sono versate al bilancio dell'istituzione scolastica interessata.